Art. 3.
(Premi di carattere storico-letterario).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 2, sostiene l'organizzazione di premi di carattere storico-letterario, come definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ai fini della promozione e della diffusione della storia, per i conseguenti riflessi sul piano culturale, dell'editoria e della distribuzione nonché per il settore economico-turistico.
      2. Per premio di carattere storico-letterario si intende il premio diretto a incentivare e a valorizzare la produzione di opere di narrativa, di saggistica, di poesia e di ricerca storiografica che fanno particolare riferimento alla storia d'Italia.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo sono concessi finanziamenti in favore di istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni ed enti privati, consorzi, istituti di carattere culturale e religioso che promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di premi di carattere storico-letterario.